Il minore va collocato presso il presso il padre se la madre è iperprotettiva e ha con lui un legame simbotico che lo priva di autonomia.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 07.02.2024, n. 3465
Per gli Ermellini, al fine di individuare il miglior interesse del minore, la Corte territoriale ha deciso sulla base di elementi concreti, attinenti alle modalità con cui ciascuno dei genitori in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Il giudice di merito ha infatti individuato una pluralità di seri profili di criticità nella figura materna (la quale aveva un rapporto con il figlio improntato a iperprotezione, comunicava in modo regressivo e non orientato all'autonomia, avvertiva una smodata conflittualità nei confronti del marito, aveva modalità educative inadeguate e un legame simbiotico e non sano con il minore) che hanno reso preferibile la collocazione presso il padre.👨⚖️
Legittima anche la scelta di non nominare un curatore speciale, non essendovi alcun obbligo generale in tal senso e non trovando applicazione le norme introdotte dalla recente riforma Cartabia, invocabili solo per i giudizi instaurati dopo il 28.02.2023.
Corretto anche il mancato ascolto del minore, seppur infradodicenne, perché adeguatamente motivato dal suo palese stato di turbamento e di disagio.
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